Art. 7.
(Iniziative scolastiche e attività
di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 3 e promuovere l'inserimento dell'insegnamento della lingua e cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce e coordina:

          a) iniziative miranti ad offrire l'insegnamento della lingua e cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole locali;

          b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e multiculturalismo e di consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;

          d) interventi per garantire il funzionamento delle scuole statali all'estero e la vigilanza sulle scuole non statali all'estero, in modo da assicurare l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali.

      2. L'Agenzia inoltre istituisce:

          a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;

          b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione;

          c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

 

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